Art. 10. Obblighi, incompatibilita', sospensioni I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare e svolgere tutte le attivita' previste, di presentare le relazioni orali o scritte richieste e di adempiere a quant'altro sia stabilito dal collegio dei docenti del dottorato. Il dottorando puo' svolgere parte della sua attivita' all'estero presso Universita' o Istituti di ricerca, per un periodo complessivamente non superiore alla meta' della durata del corso. Per i periodi di frequenza all'estero l'importo della borsa di studio di cui al precedente art. 8, terzo comma, e' incrementata del 50%. Al termine di ciascun anno di corso il collegio dei docenti, sulla base di una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte da ciascun dottorando, deliberera' l'ammissione all'anno successivo o proporra' al rettore l'esclusione dal corso. E' vietata la contemporanea frequenza del corso di dottorato e di un altro corso di studio universitario: corso di diploma universitario, di laurea (breve o specialistica), di specializzazione, di master. Qualora il vincitore sia iscritto ad uno dei predetti corsi, e' tenuto a sospendere l'iscrizione per tutta la durata del dottorato. Gli iscritti ai corsi di dottorato possono chiedere la sospensione dal corso per maternita', malattia grave, servizio militare e civile. La sospensione superiore a trenta giorni, comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio per lo stesso periodo. Ai sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata dall'art. 52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto senza borsa di studio o che rinunci alla borsa medesima, puo' chiedere l'aspettativa conservando il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica presso il quale e' instaurato il rapporto di lavoro.