Art. 12.

Accesso,   trattamento   dei   dati   personali  e  responsabile  del
                            procedimento

    Ai  candidati e' garantito l'accesso alla documentazione inerente
il  procedimento  concorsuale, ai sensi della vigente normativa. Tale
diritto si esercitera' secondo le modalita' stabilite con regolamento
di  ateneo  recante norme in materia di procedimento amministrativo e
di  diritto  di  accesso  ai documenti, emanato con decreto rettorale
n. 2386/1998.
      Ai fini della legge n. 675/1996, si informa che all'Universita'
compete   il   trattamento  dei  dati  personali  dei  candidati,  in
conformita'  alle  previsioni  del  regolamento  di  ateneo,  recante
disposizioni  in  materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto  al  trattamento  di  dati  personali,  emanato  con decreto
rettorale n. 2854/1998.
    Il  capo dell'ufficio dottorato di ricerca dell'Universita' degli
studi  «Federico  II»  di Napoli, e' responsabile di ogni adempimento
inerente   il  presente  procedimento  concorsuale  che  non  sia  di
competenza  della  commissione  giudicatrice. Per quanto non previsto
dal  presente  articolo,  si  rinvia  alle disposizioni dettate dalla
legge   7 agosto  1990,  n. 241,  ed  al  regolamento  di  attuazione
approvato con decreto rettorale n. 2386/1998.