Art. 5.

                      Commissioni giudicatrici

    La commissione giudicatrice, che sara' pubblicata sul citato sito
web di ateneo, e' nominata con decreto rettorale ai sensi dell'art. 9
del regolamento di ateneo di disciplina del dottorato di ricerca.
    La  commissione  giudicatrice,  per  la  valutazione  di  ciascun
candidato, dispone complessivamente di 100 punti per le due prove, di
cui 40 per la prova scritta e 60 per l'orale.
    Saranno   ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 26/40.
    La  prova  orale  si  intendera'  superata  se il candidato avra'
riportato un punteggio non inferiore a 40/60.
    Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti nella
prova scritta e nella prova orale.