Art. 8.

        Conferimento, godimento ed erogazione borse di studio

    Le  borse  di  studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo
l'ordine  della graduatoria fino alla concorrenza del numero di borse
messe  a  concorso per ciascun dottorato, tenendo conto che, ai sensi
del  citato  articolo, la meta' delle borse di studio e' riservato ai
vincitori  che  non  abbiano  conseguito  il diploma di laurea presso
l'Universita' degli studi «Federico II» di Napoli.
    In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli
fini  del  conferimento  della  borsa  di  studio,  la  precedenza in
graduatoria  sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per  il  pagamento  delle tasse e contributi degli studenti di questo
ateneo.
    L'importo  della  borsa  ammonta a Euro 10.561,54 comprensivo dei
contributi previdenziali cosi' come stabilito dall'art. 2 del decreto
ministeriale   dell'11   settembre1998,   pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 16 dicembre 1998, n. 293 e
successive  integrazioni  e  modificazioni. La borsa sara' erogata in
rate  bimestrali  posticipate  e  per  la  sua fruizione il limite di
reddito  personale  complessivo  annuo  e'  fissato in Euro 10.561,54
lordi.  Esso va riferito all'anno solare di maggiore erogazione della
borsa  medesima.  Alla  determinazione  di  tale  reddito  concorrono
redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra
natura  aventi  carattere  ricorrente con esclusione di quelli aventi
natura  occasionale  o  derivanti  dal  servizio  militare di leva di
truppa o da servizio civile.
    Coloro i quali hanno gia' usufruito di una borsa di studio per un
corso  di  dottorato  di ricerca, anche per un solo anno, non possono
chiedere di fruirne una seconda volta.
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio  a  qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o di ricerca dei
borsisti.
    L'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  legata  ai periodi di
frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi.
    Coloro  i  quali  hanno  diritto  alla  borsa  di  studio  devono
presentare  all'atto  dell'iscrizione  una  dichiarazione  presuntiva
relativa  al reddito personale complessivo lordo ed all'assenza delle
cause  di  incompatibilita'  contenute  nel  presente  articolo. Tale
dichiarazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno
accademico  di  frequenza del corso. I fruitori delle borse di studio
dovranno,  inoltre,  provvedere  alla  costituzione  di una posizione
contributiva    INPS,    iscrivendosi    alla   «Gestione   separata»
dell'istituto medesimo.
    La  modulistica relativa agli adempimenti citati sara' reperibile
anche sul citato sito web dell'ateneo.