Art. 8. Conferimento, godimento ed erogazione borse di studio Le borse di studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero di borse messe a concorso per ciascun dottorato, tenendo conto che, ai sensi del citato articolo, la meta' delle borse di studio e' riservato ai vincitori che non abbiano conseguito il diploma di laurea presso l'Universita' degli studi «Federico II» di Napoli. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della situazione economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo ateneo. L'importo della borsa ammonta a Euro 10.561,54 comprensivo dei contributi previdenziali cosi' come stabilito dall'art. 2 del decreto ministeriale dell'11 settembre1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 dicembre 1998, n. 293 e successive integrazioni e modificazioni. La borsa sara' erogata in rate bimestrali posticipate e per la sua fruizione il limite di reddito personale complessivo annuo e' fissato in Euro 10.561,54 lordi. Esso va riferito all'anno solare di maggiore erogazione della borsa medesima. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti dal servizio militare di leva di truppa o da servizio civile. Coloro i quali hanno gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche per un solo anno, non possono chiedere di fruirne una seconda volta. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. L'erogazione della borsa di studio e' legata ai periodi di frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi. Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono presentare all'atto dell'iscrizione una dichiarazione presuntiva relativa al reddito personale complessivo lordo ed all'assenza delle cause di incompatibilita' contenute nel presente articolo. Tale dichiarazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno accademico di frequenza del corso. I fruitori delle borse di studio dovranno, inoltre, provvedere alla costituzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla «Gestione separata» dell'istituto medesimo. La modulistica relativa agli adempimenti citati sara' reperibile anche sul citato sito web dell'ateneo.