Art. 2.

                  Requisiti specifici di ammissione

    Diploma  di  laurea  fisica; specializzazione nella disciplina di
fisica sanitaria ovvero in disciplina riconosciuta affine dal decreto
ministeriale sanita' 31 gennaio 1998; anzianita' di servizio di sette
anni  nel profilo per il quale e' indetta la selezione, di cui cinque
nella  disciplina  o  disciplina  affine,  e  specializzazione  nella
disciplina  o  in una disciplina affine ovvero anzianita' di servizio
di  dieci  anni  nel  profilo  a  selezione  e  nella disciplina o in
disciplina  affine.  I  criteri per la valutazione dell'anzianita' di
servizio  utile  per  l'accesso  alla  selezione sono quelli previsti
dagli  articoli 10  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n. 484/1997  come  integrato  dal  decreto  ministeriale
sanita'  n. 184  del  23 marzo  2000 e dal decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  8 marzo  2001.  Nei certificati di servizio
devono  essere  indicate  le  posizioni  funzionali  o  le qualifiche
attribuite,  le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati,
nonche'  le  date  iniziali  e  terminali  dei  relativi  periodi  di
attivita'.  In  applicazione  dell'art. 15,  comma  5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  citato,  per  le  discipline  di nuova
istituzione,  l'anzianita'  di  servizio  e  specializzazione possono
essere  quelle  relative  ai servizi compresi o confluiti nelle nuove
discipline;   curriculum   ai   sensi  dell'art. 8  del  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  n. 484  del  10 dicembre  1997.  Fino
all'emanazione  dei  provvedimenti previsti all'art. 6, comma 1 dello
stesso  decreto  del  Presidente  della Repubblica, per l'incarico di
responsabile  di struttura complessa si prescinde dal requisito della
specifica  attivita'  professionale  da  documentare  ai  sensi degli
articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica citato.
    Fino  all'espletamento  del primo corso di formazione manageriale
di  cui  all'art. 7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 484/1997,  gli  incarichi  di  dirigente  medico  responsabile  di
struttura  complessa  sono attribuiti senza l'attestato di formazione
manageriale,  fermo  restando  l'obbligo di acquisire l'attestato nel
primo corso utile.
    Coloro  che sono in possesso dell'idoneita' conseguita in base al
pregresso   ordinamento,   possono   accedere   agli   incarichi   di
responsabile  di  struttura  complessa  nel  corrispondente profilo e
disciplina   anche   in   mancanza   dell'attestato   di   formazione
manageriale,   fermo  restando  l'obbligo,  nel  caso  di  assunzione
nell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
    L'accertamento  dei  requisiti  di  cui  al  presente articolo e'
effettuato   dalla   commissione   di  esperti  di  cui  al  comma  2
dell'art. 15 del decreto legislativo n. 229/1999.