Art. 9.

                       Conferimento dei posti

    Al  termine  delle  operazioni  di  valutazione,  la  commissione
predispone  l'elenco  degli  idonei  dal  quale il direttore generale
operera' la scelta del soggetto cui affidare l'incarico come previsto
dall'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 229/1999.
    La  decorrenza  dell'incarico,  le  modalita' e le condizioni che
regoleranno  il  rapporto  di  lavoro  sono  stabilite  nel contratto
individuale di lavoro.
    Il  candidato  a  cui sara' conferito l'incarico sara' invitato a
produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e,
pena  la  mancata  stipula  del  contratto,  gli  ulteriori documenti
richiesti  dall'azienda  unita'  sanitaria  locale  n. 8  e  ritenuti
necessari  per  dimostrare  il  possesso  di  tutti  i requisiti e le
condizioni previste dalla legge per l'accesso al rapporto di lavoro.
    Con  l'accettazione  dell'incarico  e  la  presa  di  servizio si
intendono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che
disciplinano  e  disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente comprese quelle stabilite a livello
aziendale.
    Il  trattamento economico dovuto e' quello previsto dai Contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  nel  tempo vigenti e dagli accordi
raggiunti in sede aziendale dalla contrattazione decentrata.
    Alla  scadenza  dell'incarico settennale, il rinnovo o il mancato
rinnovo  dell'incarico  stesso e' disposto con provvedimento motivato
dal    direttore    generale,   previa   verifica   dell'espletamento
dell'incarico,  con  riferimento  agli  obiettivi  affidati  ed  alle
risorse attribuite.