Art. 10. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni 1. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui all'art. 9, comma 1, i candidati possono chiedere all'istituto presso il quale hanno inoltrato la domanda di partecipazione al concorso la restituzione, con spese di spedizione a loro carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione e' effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. 2. Trascorso il suddetto termine il CNR non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.