Art. 10.
          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
    1.  Non  prima  di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
dell'avviso  di cui all'art. 9, comma 1, i candidati possono chiedere
all'istituto   presso   il   quale  hanno  inoltrato  la  domanda  di
partecipazione al concorso la restituzione, con spese di spedizione a
loro  carico,  dei  documenti  e  delle  pubblicazioni presentate. La
restituzione e' effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta,
salvo eventuale contenzioso in atto.
    2.  Trascorso il suddetto termine il CNR non e' piu' responsabile
della conservazione e restituzione della documentazione.