Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
    1. La  partecipazione al concorso e' libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
    2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti:
      a) il  possesso  del  diploma  di  scuola media inferiore. Sono
altresi'  ammessi  i  candidati  che  abbiano conseguito un titolo di
studio all'estero dichiarato «equivalente» dalle competenti autorita'
scolastiche   italiane   o   comunque   che  abbiano  ottenuto  detto
riconoscimento  secondo  la vigente normativa in materia. E' cura del
candidato dimostrare la suddetta «equivalenza» mediante la produzione
del provvedimento che la riconosca, pena l'esclusione;
      b) lo  svolgimento,  per almeno tre anni, alla data di scadenza
del  termine  di  cui  al successivo art. 4, comma 1, di attivita' di
natura   tecnica  in  settori  inerenti  alle  competenze  specifiche
indicate nell'allegato A;
      c) la  conoscenza  della/e lingua/e straniera/e, come richiesta
nella ripartizione per settori di cui all'allegato A, da valutarsi ai
sensi dell'art. 7, comma 1;
      d) la  conoscenza  della  lingua  italiana  per  i candidati di
cittadinanza straniera, da valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1;
      e) la   conoscenza  di  elementi  di  informatica  di  base  da
valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1.
    3.  I  requisiti  richiesti  devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine ultimo per la presentazione della domanda pena
l'esclusione dal concorso.