Art. 2. Requisiti di ammissione 1. La partecipazione al concorso e' libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza. 2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti: a) il possesso del diploma di scuola media inferiore. Sono altresi' ammessi i candidati che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero dichiarato «equivalente» dalle competenti autorita' scolastiche italiane o comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia. E' cura del candidato dimostrare la suddetta «equivalenza» mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, pena l'esclusione; b) lo svolgimento, per almeno tre anni, alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 4, comma 1, di attivita' di natura tecnica in settori inerenti alle competenze specifiche indicate nell'allegato A; c) la conoscenza della/e lingua/e straniera/e, come richiesta nella ripartizione per settori di cui all'allegato A, da valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1; d) la conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza straniera, da valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1; e) la conoscenza di elementi di informatica di base da valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1. 3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda pena l'esclusione dal concorso.