Art. 6.
                       Valutazione dei titoli
    1. Dopo il trentesimo ed entro il quarantacinquesimo giorno dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana dell'avviso di cui all'art. 5, ciascuna commissione tiene la
sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i
criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.
    2.  La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
ai  sensi del comma precedente, e' effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
    3.   Per  la  valutazione  dei  titoli,  la  commissione  dispone
complessivamente  di  30  punti.  I  titoli  valutabili ed i relativi
punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
      a) la  votazione  riportata nel titolo di studio, massimo punti
5;
      b) il curriculum, di cui all'art. 4, comma 4, massimo punti 25.