Art. 7.
                                Esami
    1. Gli esami si articolano in:
      a) una prova scritta in lingua italiana diretta ad accertare le
conoscenze del candidato sugli argomenti indicati nell'allegato A del
bando di concorso;
      b) una  prova  pratica  diretta  ad accertare le conoscenze del
candidato  sugli  argomenti  indicati  nell'allegato  A  del bando di
concorso;
      c) una  prova  orale  vertente  sulle materie di cui alla prova
scritta  e  pratica.  La prova orale e' diretta anche ad accertare la
conoscenza della/e lingua/e e dell'informatica.
    2. La commissione dispone, per la valutazione, di 20 punti per la
prova  scritta,  20  punti  per la prova pratica e di 20 punti per la
prova orale.
    3.  Il  giorno  ed  il  luogo  delle prove scritta e pratica sono
comunicati  ai  candidati  mediante  lettera  raccomandata con almeno
quindici  giorni  di  preavviso  rispetto  alla  data  in  cui devono
sostenere le predette prove.
    4.  Per  lo svolgimento della prova scritta e della prova pratica
non puo' essere concesso un tempo superiore alle sei ore per ciascuna
di esse.
    5.  Alla  prova  orale  sono  ammessi  i  candidati  che  abbiano
riportato  un  punteggio  non inferiore a 14/20 nella prova scritta e
14/20 nella prova pratica.
    6.  Ai  candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e'
data comunicazione:
      a) del  punteggio  riportato  nella  prova scritta, nella prova
pratica e nella valutazione dei titoli;
      b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale.
    7. L'avviso di convocazione alla prova orale e' dato ai candidati
ammessi,  mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di
quello in cui essi devono sostenerla.
    8.  La  prova  orale s'intende superata dai candidati che abbiano
riportato  un  punteggio  non inferiore a 14/20 ed un giudizio almeno
sufficiente  in  ordine  alla  conoscenza  dell'informatica e della/e
lingua/e straniera/e e dell'informatica.
    9.   Al  termine  della  seduta  relativa  alla  prova  orale  la
commissione  esaminatrice  forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione  della  votazione  da ciascuno riportata in tale prova,
elenco  che,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario della
commissione,  e'  affisso  nel  medesimo  giorno  all'albo della sede
d'esame.
    10.  Per  essere  ammessi  alle prove di esame i candidati devono
presentare un valido documento di identita' personale i candidati che
non  si  presenteranno  a  sostenere  le  prove  di  esame nei giorni
fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.
    11. Il Consiglio nazionale delle ricerche non prevede il rimborso
di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle
prove di concorso.
    12.  La commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di
merito  ed indica il/i vincitore/i, in numero pari a quello dei posti
messi  a  concorso,  nella/e persona/e del/i candidato/i che ha/hanno
conseguito  il  piu'  elevato  punteggio  finale dato dalla somma dei
punteggi  conseguiti  nella  valutazione  dei  titoli e nelle singole
prove di esame.