Art. 9. Iscrizione I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito devono presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio di giorni dieci a decorrere dal ricevimento della raccomandata a/r con cui si da' comunicazione dell'esito del concorso, domanda di iscrizione al corso di dottorato, da compilarsi su apposito modello predisposto dall'amministrazione universitaria, contenente le seguenti autocertificazioni relative al possesso: a) della cittadinanza; b) del diploma di scuola secondaria superiore ovvero, per i cittadini extracomunitari, del diploma che ha consentito la loro ammissione all'universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle Universita' italiane; c) del diploma di laurea - conseguito secondo l'ordinamento precedente il riordinamento didattico ovvero laurea specialistica - con la relativa votazione. Sul suddetto modulo dovranno, altresi', essere rese, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, le seguenti dichiarazioni: 1) di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza; 2) di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di diploma, di laurea, di dottorato o master per tutta la durata del corso suindicato; 3) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere attivita' esterne, anche occasionali e di breve durata, a non iniziarle senza aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del collegio dei docenti. Coloro che risultino vincitori delle borsa di studio ed intendano fruirne sono tenuti, altresi' a dichiarare: di non aver gia' usufruito (anche per un solo anno) di altre borse di studio per corsi di dottorati di ricerca; di non fruire presumibilmente di un reddito personale complessivo annuo lordo superiore a Euro 7.746,85, ovvero di rinunciare alla borsa di studio per superamento del suddetto limite di reddito (alla determinazione del reddito in oggetto concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura; aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare); di non cumulare la borsa di studio con altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerea del dottorando. I cittadini comunitari e stranieri devono inoltre dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: 1) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 2) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Alla domanda di iscrizione gli ammessi al corso di dottorato dovranno allegare i seguenti documenti: fotocopia di un documento di identita', debitamente firmata; copia della polizza assicurativa contro infortuni di cui al successivo art. 10; ricevuta del versamento del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi (ad eccezione degli esonerati ai sensi del successivo art. 11 del presente bando); ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (ad eccezione di degli esonerati ai sensi del successivo art. 12 del presente bando); per i portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al 66%, documento che attesti il loro status. L'esclusione dalla partecipazione al corso puo' essere disposta, per difetto dei requisiti, in qualunque momento, con provvedimento motivato del rettore.