Art. 9.
                             Iscrizione
    I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di  merito  devono  presentare  o  far  pervenire all'amministrazione
universitaria,  pena  la  decadenza,  entro  il termine perentorio di
giorni  dieci  a decorrere dal ricevimento della raccomandata a/r con
cui   si  da'  comunicazione  dell'esito  del  concorso,  domanda  di
iscrizione  al  corso di dottorato, da compilarsi su apposito modello
predisposto   dall'amministrazione   universitaria,   contenente   le
seguenti autocertificazioni relative al possesso:
      a) della cittadinanza;
      b) del  diploma  di  scuola  secondaria superiore ovvero, per i
cittadini  extracomunitari,  del  diploma  che  ha consentito la loro
ammissione  all'universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle
competenti  rappresentanze  italiane  secondo  le  norme  vigenti  in
materia  per  l'ammissione  di  studenti  stranieri a corsi di laurea
nelle Universita' italiane;
      c) del  diploma  di  laurea  - conseguito secondo l'ordinamento
precedente  il  riordinamento didattico ovvero laurea specialistica -
con la relativa votazione.
    Sul  suddetto  modulo  dovranno,  altresi', essere rese, ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
le seguenti dichiarazioni:
      1)  di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione e,
in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza;
      2)  di  non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea, di dottorato o master per tutta la
durata del corso suindicato;
      3)  di  impegnarsi,  qualora  intenda  intraprendere  attivita'
esterne,  anche  occasionali e di breve durata, a non iniziarle senza
aver  prima  acquisito  la prescritta autorizzazione del collegio dei
docenti.
    Coloro che risultino vincitori delle borsa di studio ed intendano
fruirne sono tenuti, altresi' a dichiarare:
      di  non  aver  gia' usufruito (anche per un solo anno) di altre
borse di studio per corsi di dottorati di ricerca;
      di   non   fruire   presumibilmente  di  un  reddito  personale
complessivo   annuo  lordo  superiore  a  Euro  7.746,85,  ovvero  di
rinunciare  alla  borsa di studio per superamento del suddetto limite
di  reddito  (alla  determinazione  del reddito in oggetto concorrono
redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra
natura;  aventi  carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi
natura occasionale o derivanti da servizio militare);
      di  non cumulare la borsa di studio con altre borse a qualsiasi
titolo  conferite,  ad  eccezione  di  quelle concesse da istituzioni
nazionali  o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerea del dottorando.
    I  cittadini comunitari e stranieri devono inoltre dichiarare, ai
sensi  dell'art. 46  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
445/2000:
      1) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      2)  di  essere  in  possesso, fatta eccezione della titolarita'
della  cittadinanza  italiana,  di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
      3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Alla  domanda  di  iscrizione  gli  ammessi al corso di dottorato
dovranno allegare i seguenti documenti:
      fotocopia di un documento di identita', debitamente firmata;
      copia  della  polizza  assicurativa  contro infortuni di cui al
successivo art. 10;
      ricevuta  del  versamento  del  contributo  per  l'accesso e la
frequenza  ai  corsi  (ad  eccezione  degli  esonerati  ai  sensi del
successivo art. 11 del presente bando);
      ricevuta  del  versamento  della tassa regionale per il diritto
allo  studio  universitario (ad eccezione di degli esonerati ai sensi
del successivo art. 12 del presente bando);
      per i portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al
66%, documento che attesti il loro status.
    L'esclusione  dalla partecipazione al corso puo' essere disposta,
per  difetto  dei  requisiti, in qualunque momento, con provvedimento
motivato del rettore.