Art. 10.
                 Disposizioni amministrative e varie
    Ai candidati spetta la corresponsione del trattamento di missione
secondo  la  normativa  vigente.  I  candidati  che  non si dovessero
presentare  a  sostenere la prova, senza giustificato motivo, perdono
il diritto al trattamento di missione.
    L'Amministrazione  non  assume responsabilita' per la dispersione
di   comunicazioni   dipendente   da  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
      Roma, 15 settembre 2004
                                           Amm. Sq.: Mario Lucidi
    Avverso  il  presente  provvedimento e' ammesso ricorso al T.A.R.
competente ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
e  successive modifiche di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 2000,
n. 205,  o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica  ai  sensi  degli  articoli 8  e  seguenti del decreto del
Presidente  della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, da presentarsi
entro   il   termine   perentorio,  rispettivamente,  di  sessanta  o
centoventi giorni.