Art. 10. Disposizioni amministrative e varie Ai candidati spetta la corresponsione del trattamento di missione secondo la normativa vigente. I candidati che non si dovessero presentare a sostenere la prova, senza giustificato motivo, perdono il diritto al trattamento di missione. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Roma, 15 settembre 2004 Amm. Sq.: Mario Lucidi Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al T.A.R. competente ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di sessanta o centoventi giorni.