Art. 4. Istruttoria delle domande Le domande devono essere: a) completate della data di effettiva presentazione, a cura del Comandante di reparto o ente; b) corredate da: una attestazione, a firma del Comandante di corpo o ente di appartenenza, dalla quale risulti che il valutando e' in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto; documentazione caratteristica e matricolare, comprendente i sottonotati atti: valutazione caratteristica (scheda valutativa - rapporto informativo o dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica) redatta per «partecipazione all'avanzamento a scelta per esami per il 2002» chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; dichiarazione di completezza sottoscritta dal valutando; parere dell'Autorita' giudiziaria per i marescialli capi effettivi ai reparti di cui all'art. 15 delle norme di attuazione del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, devono essere parificati tutti i quadri, compresi quelli privi di annotazioni, del foglio matricolare mod. 104, secondo la normativa vigente, a comprova del regolare aggiornamento del predetto documento. Le annotazioni o variazioni matricolari devono riferirsi ad eventi verificatisi entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.