Art. 4.
                      Istruttoria delle domande
    Le domande devono essere:
      a) completate della data di effettiva presentazione, a cura del
Comandante di reparto o ente;
      b) corredate da:
        una  attestazione,  a firma del Comandante di corpo o ente di
appartenenza,  dalla quale risulti che il valutando e' in possesso di
tutti i requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto;
        documentazione  caratteristica  e matricolare, comprendente i
sottonotati atti:
        valutazione  caratteristica  (scheda  valutativa  -  rapporto
informativo  o  dichiarazione  di mancata redazione di documentazione
caratteristica)  redatta per «partecipazione all'avanzamento a scelta
per  esami  per il 2002» chiusa alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda;
        dichiarazione di completezza sottoscritta dal valutando;
        parere  dell'Autorita'  giudiziaria  per  i  marescialli capi
effettivi ai reparti di cui all'art. 15 delle norme di attuazione del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
    Alla  data  di  scadenza  del  termine per la presentazione della
domanda,  devono  essere  parificati  tutti i quadri, compresi quelli
privi  di  annotazioni,  del  foglio matricolare mod. 104, secondo la
normativa vigente, a comprova del regolare aggiornamento del predetto
documento.
    Le  annotazioni  o  variazioni  matricolari  devono  riferirsi ad
eventi  verificatisi  entro  la  data  di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.