Art. 6.
          Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame
    Il  diario  e  le sedi di svolgimento delle prove d'esame saranno
stabiliti,  anche  in  relazione  al  numero  dei  partecipanti  alla
procedura  valutativa, da questa Direzione generale e comunicati agli
interessati a cura del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.