Art. 7. Prove d'esame La procedura di valutazione per l'avanzamento a scelta per esami consistera': a) nel superamento di: una prova basata su test culturali - tecnico/professionali; una prova basata su test su materie tecnico - professionali; secondo i programmi allegati al presente decreto; b) nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati che hanno superato le suddette prove ai sensi del decreto del Ministro della difesa in data 26 agosto 2004. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alle prove d'esame, ancorche' dovuta a causa di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile esclusione dal concorso.