Art. 7.
                            Prove d'esame
    La  procedura di valutazione per l'avanzamento a scelta per esami
consistera':
      a) nel superamento di:
        una prova basata su test culturali - tecnico/professionali;
        una  prova basata su test su materie tecnico - professionali;
secondo i programmi allegati al presente decreto;
      b)  nella  valutazione  dei  titoli posseduti dai candidati che
hanno  superato  le  suddette prove ai sensi del decreto del Ministro
della difesa in data 26 agosto 2004.
    La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alle prove
d'esame,  ancorche'  dovuta  a  causa  di forza maggiore, comportera'
l'irrevocabile esclusione dal concorso.