Art. 8.
                             Graduatoria
    La  commissione  di  cui  al  precedente  art. 5  procedera' alla
formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati
idonei, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto del Ministro
della difesa in data 26 agosto 2004.
    La  graduatoria  di  merito e' formata secondo l'ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parita'
di punti opera l'ordine di iscrizione in ruolo.
    La  graduatoria  finale  di  merito dell'avanzamento a scelta per
esami sara' approvata con decreto dirigenziale.