Art. 8. Graduatoria La commissione di cui al precedente art. 5 procedera' alla formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati idonei, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto del Ministro della difesa in data 26 agosto 2004. La graduatoria di merito e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parita' di punti opera l'ordine di iscrizione in ruolo. La graduatoria finale di merito dell'avanzamento a scelta per esami sara' approvata con decreto dirigenziale.