Art. 8.

     Regolarita' degli atti, graduatoria e nomina dei vincitori

    1.  Il  presidente  dell'Istituto,  con  proprio  decreto, tenuti
presenti  gli  eventuali  titoli di precedenza e preferenza di cui al
precedente  art. 7,  riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento
concorsuale  approva  la graduatoria di merito e dichiara i vincitori
del concorso.
    2.   La   graduatoria  sara'  pubblicata  all'Albo  dell'Istituto
nazionale  di geofisica e vulcanologia dandone opportuno avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  Dalla  data  di  pubblicazione  di  tale  avviso
decorrono  i  termini  per  eventuali  impugnative. La graduatoria di
merito  avra'  una  validita'  di  ventiquattro mesi dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    3. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.
    4.  I  vincitori  saranno assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato  al primo livello retributivo, profilo professionale di
dirigente  di ricerca. Il periodo di prova ha una durata di sei mesi.
Per  i  vincitori  gia'  dipendenti  di ruolo dell'INGV il periodo di
prova e' dimezzato.
    5.  Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
    6.  I  vincitori del concorso che, senza giustificato motivo, non
assumano  servizio nel termine stabilito, decadranno dal diritto alla
costituzione del rapporto di lavoro.
    7. L'accettazione dell'assunzione non potra' essere in alcun modo
condizionata.
    8.  Ai  vincitori  sara'  corrisposto,  dalla  data  di effettiva
assunzione   in  servizio  o  di  passaggio  nel  nuovo  livello,  il
trattamento  economico  iniziale  del  I livello retributivo, profilo
professionale  di  dirigente  di  ricerca,  previsto  dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 171/1991 e dal Contratto collettivo
nazionale  di lavoro del personale del comparto istituzioni e enti di
ricerca e sperimentazione vigente.