Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana, ovvero, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea; b) godimento dei diritti politici; c) diploma di laurea conseguito con votazione non inferiore a 90/110 o punteggio equivalente; il diploma di laurea estero sara' considerato utile purche' conseguito con votazione equivalente almeno a 90/110 e riconosciuto equipollente ad uno dei diplomi di laurea italiani; a tal fine la domanda di ammissione al concorso deve essere corredata dal provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente, con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata per l'attribuzione del voto. Per il profilo professionale di «collaboratore di informatica» e' richiesta la laurea universitaria triennale delle classi 26 e 9 ovvero il diploma di laurea in informatica, in ingegneria elettronica od in ingegneria informatica o della laurea specialistica delle classi 23/S, 32/S e 35/S . E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altra laurea universitaria triennale o diploma di laurea; Per il profilo professionale di «collaboratore di amministrazione con specifiche competenze linguistiche» e' richiesta la laurea universitaria triennale della classe 11 o del diploma di laurea in lingue o della laurea specialistica delle classi 42/S, 43/S, 44/S e 104/S. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altra laurea universitaria triennale o diploma di laurea. Possono partecipare al concorso pubblico i dipendenti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in servizio ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno all'area B, e dell'anzianita' di servizio, nella ex sesta qualifica funzionale, area B posizione economica B2, di almeno cinque anni ovvero dell'anzianita' di servizio di almeno setti anni, nella ex quinta qualifica funzionale area B, posizione economica B1; d) non essere cessato dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (per i soli candidati di sesso maschile); f) idoneita' fisica all'impiego. I cittadini di Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia devono altresi' essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza; adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; quelli indicati alle precedenti lettera a), b), c), d) ed f) devono essere posseduti anche alla data dell'assunzione. Non possono accedere all'impiego presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti: coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e subite per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con le funzioni da espletare nel Consiglio Nazionale; coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, anche a ordinamento autonomo, o presso enti pubblici, anche economici, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o per giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente; coloro che siano stati collocati a riposo da una Pubblica Amministrazione con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito dalla legge 14 agosto 1974, n. 355.