Art. 4. Esclusione dal concorso L'ammissione al concorso avviene con la piu' ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. Sono esclusi dal concorso: i candidati che hanno spedito o presentato la domanda di ammissione oltre il termine stabilito dal precedente art. 3 o che hanno presentato piu' domande o una domanda per piu' profili professionali; i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione priva della sottoscrizione autografa; i candidati che hanno inoltrato la domanda di ammissione tramite telex o telegramma o telefax; i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione dalla quale non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso e' disposta dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con provvedimento motivato. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione al recapito indicato nella domanda.