Art. 4.

                       Esclusione dal concorso

    L'ammissione  al  concorso  avviene  con la piu' ampia riserva di
accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.
    Sono esclusi dal concorso:
      i  candidati  che  hanno  spedito  o  presentato  la domanda di
ammissione  oltre  il  termine  stabilito dal precedente art. 3 o che
hanno  presentato  piu'  domande  o  una  domanda  per  piu'  profili
professionali;
      i  candidati  che hanno prodotto la domanda di ammissione priva
della sottoscrizione autografa;
      i  candidati  che  hanno  inoltrato  la  domanda  di ammissione
tramite telex o telegramma o telefax;
      i  candidati  che hanno prodotto la domanda di ammissione dalla
quale  non  risulti  il  possesso di tutti i requisiti prescritti per
l'ammissione al concorso.
    L'esclusione   dal   concorso  e'  disposta  dal  Presidente  del
Consiglio  Nazionale  dei  Dottori  Commercialisti  con provvedimento
motivato.
    Il  Consiglio  Nazionale  dei Dottori Commercialisti comunica per
iscritto  agli interessati il provvedimento di esclusione al recapito
indicato nella domanda.