Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza  italiana,  ovvero, in applicazione del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  7 febbraio 1994,
n. 174, cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea;
      b) godimento dei diritti politici;
      c) diploma  di  laurea conseguito con votazione non inferiore a
90/110  o  punteggio  equivalente;  il diploma di laurea estero sara'
considerato utile purche' conseguito con votazione equivalente almeno
a  90/110  e  riconosciuto  equipollente ad uno dei diplomi di laurea
italiani; a tal fine la domanda di ammissione al concorso deve essere
corredata  dal  provvedimento  di riconoscimento dell'equipollenza al
corrispondente  titolo  di  studio  italiano  in  base alla normativa
vigente,  con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata per
l'attribuzione del voto.
    Per  il profilo professionale di «funzionario di amministrazione»
e'  richiesto  il  diploma  di  laurea  in  economia e commercio o in
giurisprudenza,  o  la equipollente laurea specialistica delle classi
64/S,  84/S,  22/S.  E'  esclusa  l'equipollenza  di  qualsiasi altro
diploma di laurea ovvero di altra laurea specialistica.
    Per      il     profilo     professionale     di     «funzionario
amministrativo-contabile»  e'  richiesto  il  diploma  di  laurea  in
economia  e  commercio  o  la equipollente laurea specialistica delle
classi  64/S  e  84/S.  E'  esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro
diploma di laurea ovvero di altra laurea specialistica.
    Per  il  profilo professionale di «funzionario di amministrazione
con specifiche competenze nel campo giuridico legale» e' richiesto il
diploma   di   laurea   in  giurisprudenza  o  l'equipollente  laurea
specialistica   della  classe  22/S.  E'  esclusa  l'equipollenza  di
qualsiasi   altro   diploma   di   laurea   ovvero  di  altra  laurea
specialistica.
    Per  il  profilo professionale di «funzionario di amministrazione
con  specifiche  competenze  nelle relazioni esterne» e' richiesto il
diploma   di   laurea   in  comunicazione  internazionale  o  scienze
dell'informazione  o  scienze  della  comunicazione o le equipollenti
lauree   specialistiche   delle   classi  43/S  e  67/S.  E'  esclusa
l'equipollenza  di  qualsiasi altro diploma di laurea ovvero di altra
laurea specialistica;
      d) non   essere   cessato   dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione  a seguito di procedimento disciplinare o di condanna
penale  ovvero  non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
pubblico  per  averlo  conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' insanabile;
      e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del
servizio militare (per i soli candidati di sesso maschile);
      f) idoneita' fisica all'impiego.
    I   cittadini   di   Stati  membri  dell'Unione  europea  diversi
dall'Italia devono altresi' essere in possesso dei seguenti ulteriori
requisiti:
      godimento   dei   diritti   politici   anche   nello  Stato  di
appartenenza;
      adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  dal  presente  articolo  devono  essere
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione   delle  domande  di  ammissione  al  concorso;  quelli
indicati  alle  precedenti lettera a), b), d), e) ed f) devono essere
posseduti anche alla data dell'assunzione.
    Non  possono  accedere  all'impiego presso il Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti:
      coloro   che  abbiano  riportato  condanne  penali  passate  in
giudicato  e  subite  per  reati conseguenti a comportamenti ritenuti
incompatibili con le funzioni da espletare nel Consiglio Nazionale;
      coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
      coloro  che  siano stati destituiti, dispensati per persistente
insufficiente  rendimento  o  dichiarati decaduti dall'impiego presso
una  pubblica amministrazione, anche a ordinamento autonomo, o presso
enti   pubblici,  anche  economici,  per  aver  conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati da invalidita'
insanabile,  ovvero  licenziati  da aziende o enti privati per giusta
causa  o  per  giustificato  motivo  ascrivibili ad inadempimento del
dipendente;
      coloro  che  siano  stati  collocati  a  riposo da una pubblica
amministrazione  con  i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970,
n. 336, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748,  o  dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito dalla
legge 14 agosto 1974, n. 355.