Dipartimento  per  l'istruzione  Direzione  generale per il personale
                            della scuola;

                        IL DIRETTORE GENERALE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3  ed  il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487   e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  misure
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 settembre
2000,   n. 324  recante  disposizioni  in  materia  di  accesso  alla
qualifica  di  dirigente  a  norma dell'art. 28, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 maggio 2001 n. 341, concernente il regolamento relativo ai criteri
per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso
selettivo di formazione dei dirigenti scolastici;
    Vista   la   legge   15 marzo  1997,  n. 59,  recante  norme  sul
dimensionamento  della  rete  scolastica  con particolare riferimento
all'art. 21;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni,  contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,  con particolare
riferimento agli articoli 25 e 29;
    Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002), con particolare riferimento agli articoli 19 e 22,
commi 8, 10 e 11;
    Vista  la  legge  18 giugno  2002,  n. 136  recante  disposizioni
sull'equiparazione tra il diploma di educazione fisica e la laurea in
scienze delle attivita' motorie e sportive;
    Visto  il  decreto-legge  25 settembre  2002,  n. 212, convertito
nella  legge  29 novembre  2002, n. 268 recante misure urgenti per la
scuola,  l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta
formazione   artistica   e   musicale,  con  particolare  riferimento
all'art. 6, comma 1, lettera c);
    Vista    la    legge    10 giugno   1982,   n. 349,   riguardante
l'interpretazione  autentica  delle norme in materia di valutabilita'
dell'anno  scolastico  e  dei  requisiti  di  ammissione  ai concorsi
direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso  le  amministrazioni  statali, anche ad ordinamento autonomo e
negli enti locali;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente  nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e
di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi e il relativo
regolamento  di attuazione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
    Vista   la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  concernente  azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo - donna nel lavoro;
    Vista   la   legge   5 febbraio   1992,   n. 104   e   successive
modificazioni,  legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate;
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e'  stato  approvato  il  testo  unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado;
    Vista  la  legge  12 marzo  1999,  n. 68, contenente norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
    Vista  la legge 24 marzo 2001, n. 127 concernente il differimento
del  termine  per  l'esercizio  della  delega  prevista  dalla  legge
31 dicembre   1996,  n. 676,  in  materia  di  trattamento  dei  dati
personali;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, relativo
alla  riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11,
della legge 15 marzo 1997 n. 59;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003,
n. 319,    recante    norme    di    organizzazione   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto   il  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
dell'autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola;
    Vista  la  legge  28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione
professionale»;
    Visto  il  parere espresso dal Consiglio Nazionale della pubblica
istruzione  nell'adunanza del 10 novembre 2004 prot. n. 15950, che si
accoglie   parzialmente   in   relazione  alla  contestuale  esigenza
dell'Amministrazione  di  valorizzare  i  punteggi degli incarichi di
servizio  piu'  strettamente  connessi  ai compiti di direzione delle
istituzioni  scolastiche e di supporto tecnico alle medesime, nonche'
all'esigenza di assicurare l'omogenea applicazione del criterio della
non  cumulabilita',  per  ciascun  anno,  dei  punteggi relativi agli
incarichi/servizi prestati, con esclusione, pertanto, del servizio di
ruolo  di  cui al punto 1) della tabella di valutazione dei titoli di
servizio e professionali;
    Vista  la  consistenza  delle  dotazioni  organiche dei dirigenti
scolastici  distinte  per  settori  formativi e articolate secondo la
dimensione regionale;
    Vista la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004);
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 3 luglio
2004,  registrato  alla  Corte  dei Conti il 2 agosto 2004 (Reg. n. 8
Fog.  n. 367),  con  il quale si autorizza questo Ministero, ai sensi
dell'art. 35,  comma  4,  del  decreto legislativo del 30 marzo 2001,
n. 165  ad avviare procedure di reclutamento per dirigenti scolastici
per  ulteriori  millecinquecento unita' rispetto a quelle autorizzate
con il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2002;
    Visto  il  decreto-legge  28 maggio  2004  n. 136  convertito con
modificazione  in  legge  27 luglio 2004 n. 186, recante disposizioni
urgenti  per  garantire  la  funzionalita'  di  taluni  settori della
pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'art. 8 bis;
    Tenuto  conto  dei  dati rilevati a mezzo del sistema informativo
del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca in
ordine al numero dei posti da mettere a concorso;
    Ritenuto,  pertanto,  di dover procedere all'emanazione del bando
del  corso concorso selettivo di formazione previsto dall'art. 29 del
decreto  legislativo n. 165/2001 e dall'art. 22, comma 8, della legge
28 dicembre 2001 n. 448;
    Vista  la  nota  del  30 settembre  2004 con la quale il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca delega il Direttore
generale  della Direzione generale per il personale della scuola alla
firma  del  bando del corso concorso selettivo di formazione previsto
dall'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001;
    Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Concorso e posti

    1.  In  attuazione  dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165  e  dell'art. 22,  commi 8 e 10 della legge 28 dicembre
2001,  n. 448,  e'  indetto un corso concorso selettivo di formazione
per   il  reclutamento  nell'ambito  dell'amministrazione  scolastica
periferica  di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola
primaria  e  secondaria  di  primo  grado,  per  la scuola secondaria
superiore e per le istituzioni educative.
    2.  Il  numero  dei  posti  messi a concorso a livello regionale,
distinto  rispettivamente  per  il  settore  formativo  della  scuola
primaria  e  secondaria  di primo grado e per il settore della scuola
secondaria superiore e per il settore delle istituzioni educative, in
relazione  all'autorizzazione  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  citato  in  premessa,  e'  determinato  in n. 1.500 posti
complessivi  come  riportato nell'allegato 1, che e' parte integrante
del presente decreto.
    3.  Per  i  posti relativi alle scuole con lingua di insegnamento
sloveno riportati nell'allegato 1, il Direttore generale dell'Ufficio
scolastico  regionale del Friuli Venezia-Giulia provvedera' ad indire
apposito bando.