Art. 10.

                        Selezione per titoli

    1. La selezione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e' diretta
ad individuare in ciascuna regione, mediante la valutazione, da parte
della commissione, dei titoli culturali, professionali e di servizio,
indicati  nell'apposita  tabella  di  valutazione  dei titoli, che e'
parte  integrante  del  presente  decreto,  i  candidati  che possono
partecipare al concorso di ammissione di cui all'art. 11.
    2.  Espletata  la  selezione,  la commissione esaminatrice redige
contestualmente  graduatorie  generali  regionali di merito, distinte
per  i  tre  settori  formativi della scuola primaria e secondaria di
primo  grado,  della  scuola secondaria superiore e delle istituzioni
educative,  secondo  l'ordine  decrescente  del punteggio complessivo
conseguito  da  ciascun candidato, derivante dalla somma dei punteggi
assegnati  nella  valutazione dei titoli di cui alla tabella indicata
nel comma 1.
    3.  In  base  all'esito  delle  predette operazioni e' ammesso al
concorso  di  ammissione  un numero di candidati pari a sette volte i
posti  messi  a concorso per ciascun settore formativo. Sono comunque
ammessi  alle  prove  del  concorso  di ammissione i candidati che in
ciascun  settore  formativo  hanno  riportato lo stesso punteggio del
candidato   che   occupa   l'ultimo   posto  utile  della  rispettiva
graduatoria.
    4.  Con  decreto  del  dirigente generale dell'Ufficio scolastico
regionale  competente  sono  approvati gli atti della commissione, le
graduatorie  di  cui  al  precedente  comma  2, con l'indicazione del
numero  dei  candidati ammessi a sostenere le prove d'esame di cui al
successivo art. 11.
    5.   Il   decreto  di  approvazione  delle  graduatorie  generali
regionali  di  merito  e' pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico
regionale  competente.  Di  detta pubblicazione e' dato contemporaneo
avviso  tramite  la  rete  Intranet  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.