Art. 11. Prove del concorso di ammissione e relative graduatorie 1. Le prove di esame per i candidati del settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria superiore e delle istituzioni educative, che superano la selezione per titoli, consistono in due prove scritte e in una prova orale. 2. Le prove scritte, uniche per i tre settori formativi, si svolgono in distinte giornate e tendono ad accertare le conoscenze e le competenze relative alle aree tematiche e agli ambiti di riferimento sottoindicati. 3. La prima prova scritta consiste nella stesura di un saggio attinente alle seguenti tematiche: - lo sviluppo della conoscenza, nei diversi settori disciplinari, in una societa' globale e multiculturale (aspetti epistemologici e storici); - la progettualita' formativa alla luce dell'evoluzione del contesto politico ed economico, scientifico e tecnologico, culturale e sociale in Italia e in Europa (aspetti di lettura del contesto e di progettazione formativa); - valori, comportamenti, pratiche giovanili e trasformazioni della societa' civile (aspetti di conoscenza della popolazione utente e problematiche educative); - principi dell'apprendimento, efficienza ed efficacia dell'azione formativa e qualita' del servizio scolastico (aspetti gestionali della formazione e di funzionamento della comunita' scolastica). La seconda prova scritta consiste nella predisposizione di un progetto, a partire da un insieme di dati forniti, attinente ai seguenti ambiti: - analisi delle esigenze formative; - lo sviluppo professionale del personale docente e non docente; - la scuola e le attivita' di promozione culturale nel territorio; - i processi d'innovazione nella scuola dell'autonomia; - il piano dell'offerta formativa; - criteri di verifica della qualita' della formazione e del servizio scolastico. 4. Il tempo a disposizione per ciascuna prova scritta (stesura del saggio e predisposizione del progetto) e' di sei ore. 5. Il saggio e' valutato con riferimento ai seguenti criteri: - padronanza dei temi affrontati; - articolazione del contenuto proposto e delle relative argomentazioni; - chiarezza e correttezza della forma espressiva. 6. Il progetto predisposto e' valutato con riferimento ai seguenti criteri: - analisi del contesto; - obiettivi del progetto; - articolazione e programma degli interventi; - criteri di verifica; - innovativita'. 7. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. 8. Superano le prove scritte e sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una votazione di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte. 9. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e' data comunicazione dell'esito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima del giorno fissato per la prova orale, con l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritte e del luogo, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere il colloquio. 10. La prova orale tende a completare la valutazione della preparazione professionale del candidato sulle tematiche oggetto della prova scritta con l'ulteriore accertamento di conoscenze, capacita' professionali, e competenze idonee anche a gestire i processi di trasformazione e innovazione nella scuola dell'autonomia. 11. La prova orale e' articolata nelle seguenti due parti: a) un colloquio di gruppo, alla presenza della commissione, consistente nella discussione tra i candidati (al massimo n. 6), su un tema proposto dalla commissione medesima. La discussione fa riferimento alle seguenti aree tematiche: - il ruolo del dirigente scolastico; - i progetti innovativi nella Scuola dell'Autonomia; - gli utenti della scuola: gli studenti, le famiglie, i soggetti del territorio; - la soddisfazione del personale docente e non docente; - l'organizzazione della scuola: tecnologia, processi e relazioni. Il tempo della discussione e' di circa 45 minuti. b) un colloquio individuale con la commissione nel quale sono discussi e analizzati due quesiti estratti a sorte dal candidato. Ogni quesito proposto descrive un contesto e una situazione e pone un problema o una questione che il candidato deve esaminare e discutere. I quesiti vertono sulle seguenti aree tematiche: - obiettivi formativi e criteri di verifica; - le richieste dell'utenza e la promozione dello sviluppo della scuola; - le difficolta' di apprendimento; - l'integrazione nei gruppi classi e il ruolo docente. 12. Il colloquio di gruppo e' valutato con riferimento ai seguenti criteri: - padronanza dei temi affrontati; - competenza a comunicare e a negoziare; - competenza ad organizzare e a coordinare; - competenza a promuovere idee innovative; - flessibilita'. 13. Il colloquio individuale e' valutato con riferimento ai seguenti criteri: - competenza sui processi formativi; - competenza gestionale; - competenza ad innovare; - competenza relazionale. 14. La valutazione del colloquio di gruppo e di quello individuale e' espressa in trentesimi, con un unico voto. 15. Superano la prova orale i candidati che conseguono la votazione di almeno 21/30. 16. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che e' affisso nella sede degli esami. 17. Ultimate le prove scritte ed orali del concorso di ammissione, ai fini dell'accesso al corso di formazione, le commissioni formano graduatorie generali di merito, distinte per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria superiore e degli istituti educativi secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva finale conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nella prova orale. 18. Con provvedimento del dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, accertata la regolarita' delle procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parita' di punteggio conseguito da piu' candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito e di quelle degli ammessi al corso di formazione - distinte per settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria superiore e degli istituti educativi - entro il limite del numero dei posti messi a concorso maggiorato del 10%. 19. Il decreto di approvazione delle graduatorie di cui al comma precedente, e' pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico regionale. Di tale pubblicazione viene data contemporanea comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.