Art. 11.

       Prove del concorso di ammissione e relative graduatorie

    1.  Le prove di esame per i candidati del settore formativo della
scuola  primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria
superiore  e  delle  istituzioni educative, che superano la selezione
per titoli, consistono in due prove scritte e in una prova orale.
    2.  Le  prove  scritte,  uniche  per  i tre settori formativi, si
svolgono  in distinte giornate e tendono ad accertare le conoscenze e
le   competenze  relative  alle  aree  tematiche  e  agli  ambiti  di
riferimento sottoindicati.
    3.  La  prima  prova  scritta consiste nella stesura di un saggio
attinente alle seguenti tematiche:
      - lo   sviluppo   della   conoscenza,   nei   diversi   settori
disciplinari,  in  una  societa'  globale  e  multiculturale (aspetti
epistemologici e storici);
      - la  progettualita'  formativa  alla  luce dell'evoluzione del
contesto  politico ed economico, scientifico e tecnologico, culturale
e sociale in Italia e in Europa (aspetti di lettura del contesto e di
progettazione formativa);
      - valori,  comportamenti,  pratiche  giovanili e trasformazioni
della societa' civile (aspetti di conoscenza della popolazione utente
e problematiche educative);
      - principi    dell'apprendimento,   efficienza   ed   efficacia
dell'azione  formativa  e  qualita'  del servizio scolastico (aspetti
gestionali  della  formazione  e  di  funzionamento  della  comunita'
scolastica).
    La  seconda  prova  scritta  consiste nella predisposizione di un
progetto,  a  partire  da  un  insieme  di dati forniti, attinente ai
seguenti ambiti:
      - analisi delle esigenze formative;
      - lo   sviluppo  professionale  del  personale  docente  e  non
docente;
      - la   scuola  e  le  attivita'  di  promozione  culturale  nel
territorio;
      - i processi d'innovazione nella scuola dell'autonomia;
      - il piano dell'offerta formativa;
      - criteri  di  verifica  della  qualita' della formazione e del
servizio scolastico.
    4.  Il  tempo  a disposizione per ciascuna prova scritta (stesura
del saggio e predisposizione del progetto) e' di sei ore.
    5. Il saggio e' valutato con riferimento ai seguenti criteri:
      - padronanza dei temi affrontati;
      - articolazione   del   contenuto  proposto  e  delle  relative
argomentazioni;
      - chiarezza e correttezza della forma espressiva.
    6.  Il  progetto  predisposto  e'  valutato  con  riferimento  ai
seguenti criteri:
      - analisi del contesto;
      - obiettivi del progetto;
      - articolazione e programma degli interventi;
      - criteri di verifica;
      - innovativita'.
    7. Le prove scritte sono valutate in trentesimi.
    8.  Superano le prove scritte e sono ammessi a sostenere la prova
orale  i  candidati  che  conseguono una votazione di almeno 21/30 in
ciascuna delle due prove scritte.
    9.  Ai  candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e'
data  comunicazione  dell'esito  a  mezzo  raccomandata con avviso di
ricevimento,  almeno  venti  giorni  prima  del giorno fissato per la
prova orale, con l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritte
e  del  luogo,  del  giorno  e  dell'ora in cui dovranno sostenere il
colloquio.
    10.  La  prova  orale  tende  a  completare  la valutazione della
preparazione  professionale  del  candidato  sulle  tematiche oggetto
della  prova  scritta  con  l'ulteriore  accertamento  di conoscenze,
capacita'  professionali,  e  competenze  idonee  anche  a  gestire i
processi di trasformazione e innovazione nella scuola dell'autonomia.
    11. La prova orale e' articolata nelle seguenti due parti:
      a) un  colloquio  di  gruppo,  alla presenza della commissione,
consistente  nella  discussione tra i candidati (al massimo n. 6), su
un tema proposto dalla commissione medesima.
    La discussione fa riferimento alle seguenti aree tematiche:
      - il ruolo del dirigente scolastico;
      - i progetti innovativi nella Scuola dell'Autonomia;
      - gli  utenti  della  scuola:  gli  studenti,  le  famiglie,  i
soggetti del territorio;
      - la soddisfazione del personale docente e non docente;
      - l'organizzazione   della   scuola:   tecnologia,  processi  e
relazioni.
    Il tempo della discussione e' di circa 45 minuti.
      b) un  colloquio  individuale con la commissione nel quale sono
discussi  e  analizzati  due  quesiti estratti a sorte dal candidato.
Ogni quesito proposto descrive un contesto e una situazione e pone un
problema o una questione che il candidato deve esaminare e discutere.
    I quesiti vertono sulle seguenti aree tematiche:
      - obiettivi formativi e criteri di verifica;
      - le richieste dell'utenza e la promozione dello sviluppo della
scuola;
      - le difficolta' di apprendimento;
      - l'integrazione nei gruppi classi e il ruolo docente.
    12.  Il  colloquio  di  gruppo  e'  valutato  con  riferimento ai
seguenti criteri:
      - padronanza dei temi affrontati;
      - competenza a comunicare e a negoziare;
      - competenza ad organizzare e a coordinare;
      - competenza a promuovere idee innovative;
      - flessibilita'.
    13.  Il  colloquio  individuale  e'  valutato  con riferimento ai
seguenti criteri:
      - competenza sui processi formativi;
      - competenza gestionale;
      - competenza ad innovare;
      - competenza relazionale.
    14.   La   valutazione  del  colloquio  di  gruppo  e  di  quello
individuale e' espressa in trentesimi, con un unico voto.
    15.  Superano  la  prova  orale  i  candidati  che  conseguono la
votazione di almeno 21/30.
    16.  Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata alla prova orale, la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  dei  voti  da  ciascuno riportati che e' affisso nella
sede degli esami.
    17.   Ultimate   le  prove  scritte  ed  orali  del  concorso  di
ammissione,   ai   fini  dell'accesso  al  corso  di  formazione,  le
commissioni  formano  graduatorie generali di merito, distinte per il
settore  formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado,
della  scuola secondaria superiore e degli istituti educativi secondo
l'ordine  decrescente della valutazione complessiva finale conseguita
da  ciascun  candidato,  risultante  dalla somma della media dei voti
riportati nelle prove scritte e del voto riportato nella prova orale.
    18.   Con   provvedimento  del  dirigente  generale  dell'Ufficio
scolastico  regionale  competente,  accertata  la  regolarita'  delle
procedure,  tenuto  conto di quanto stabilito dalla normativa vigente
in  caso  di  parita' di punteggio conseguito da piu' candidati, sono
approvate le graduatorie generali di merito e di quelle degli ammessi
al  corso di formazione - distinte per settore formativo della scuola
primaria  e  secondaria  di  primo  grado,  della  scuola  secondaria
superiore e degli istituti educativi - entro il limite del numero dei
posti messi a concorso maggiorato del 10%.
    19.  Il decreto di approvazione delle graduatorie di cui al comma
precedente, e' pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico regionale.
Di  tale pubblicazione viene data contemporanea comunicazione tramite
la  rete  Intranet  del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.