Art. 16.

       Durata, struttura e contenuti del periodo di formazione

    1.  L'organizzazione  e  lo svolgimento del periodo di formazione
sono  curati  dagli Uffici scolastici regionali con la collaborazione
dell'Istituto  nazionale  di  documentazione  per  l'innovazione e la
ricerca  educativa  (I.N.D.I.R.E.)  e  degli  Istituti  regionali  di
ricerca  educativa  (I.R.R.E.).  Il  periodo  di formazione si svolge
presso   una  o  piu'  sedi  da  stabilire  dagli  Uffici  scolastici
regionali, che provvederanno a disporre la destinazione dei candidati
ammessi, dandone comunicazione in tempo utile.
    2.  Il  corso  di formazione, comprensivo di moduli di formazione
comune  e  di  moduli  di  formazione specifici per i diversi settori
formativi,  ha  una  durata  di nove mesi e si articola in 160 ore di
lezione  frontale e in 80 ore di tirocinio con valutazione finale. Il
corso di formazione ha inizio dopo la pubblicazione delle graduatorie
dei  candidati  ammessi  al periodo di formazione di cui all'art. 11,
comma 19.
    3. Le attivita' di formazione sono finalizzate fondamentalmente a
incrementare  la  competenza  di  analisi  del  contesto esterno alla
scuola  e  di  progettualita'  formativa;  la  competenza di gestione
dell'organizzazione scolastica; le competenze giuridiche, finanziarie
e  informatiche e la competenza a relazionarsi con i soggetti interni
ed esterni all'organizzazione scolastica.
    I contenuti delle attivita' formative sono indicati nell'apposito
allegato tecnico che e' parte integrante del presente decreto.
    4. I moduli di formazione comune per tutti i settori formativi si
caratterizzano  come  attivita'  comune  di riflessione, fondazione e
consolidamento  delle  competenze richieste per l'esercizio del ruolo
di  dirigente  scolastico.  La  loro  durata  complessiva e' indicata
nell'apposito allegato tecnico.
    5.  I  moduli  di  formazione  specifica  si  caratterizzano come
attivita'  specifica  per  ciascuno  dei  settori  formativi previsti
relativamente  alla  conoscenza del contesto, delle caratteristiche e
delle  esigenze  formative  della popolazione di riferimento. La loro
durata complessiva e' indicata nell'apposito allegato tecnico.
    6.  Il  periodo  di  tirocinio di cui al comma 2, si caratterizza
come  attivita' diretta a predisporre un progetto relativo ai profili
dell'autonomia  tra  quelli gia' promossi o da promuovere all'interno
dell'istituzione  scolastica  presso  la quale si svolge il tirocinio
medesimo.  Il  tutoraggio  dell'attivita'  di tirocinio e' curato dal
dirigente dell'istituzione scolastica ospitante.
    7. Coloro che non si presentano, senza giustificato e documentato
motivo,  il giorno dell'inizio del corso presso la sede prevista sono
considerati rinunciatari.
    8.   Il   numero   delle   assenze,  debitamente  giustificate  e
documentate,  non  puo' superare 1/6 delle ore complessive di lezione
frontale e 1/6 delle ore complessive di tirocinio.
    9.  Al  termine  del  periodo  di formazione i candidati, che non
hanno  superato  il  numero  di  assenze  di cui al comma 8, svolgono
l'esame finale di cui all'art. 17.
    Prima  di  detto esame, i medesimi candidati devono presentare il
progetto  di  cui  al  comma  6  del  presente  articolo  all'Ufficio
scolastico  regionale, che provvedera' ad inoltrarlo alla commissione
esaminatrice.