Art. 17. Esame finale 1. L'esame finale, davanti la commissione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 341 del 30 maggio 2001, al termine del periodo di formazione, si articola in una prova scritta e in una prova orale ed e' finalizzato ad accertare il possesso delle competenze richieste per l'esercizio del ruolo di dirigente scolastico. 2. La prova scritta mira all'accertamento delle capacita' del candidato di analizzare e risolvere problemi professionali e verte sulle tematiche trattate e approfondite durante il periodo di formazione. La prova scritta si intende superata se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 21/30. 3. La prova orale, a cui partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta, tende a completare la valutazione della preparazione professionale del candidato e si articola: a) nella presentazione e discussione del progetto relativo ai profili dell'autonomia, predisposto dal candidato in occasione del tirocinio; b) nella discussione di tre quesiti relativi alla gestione dell'organizzazione scolastica; all'analisi del contesto esterno alla scuola e alla progettazione formativa; a temi di natura giuridica e finanziaria, secondo i contenuti approfonditi e le esperienze maturate nei moduli di formazione comune e nei moduli di formazione specifica di cui all'apposito allegato tecnico; c) nell'accertamento della conoscenza della lingua inglese, con prevalente riferimento alla pratica informatica, e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' nell'accertamento della conoscenza delle problematiche e delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. La valutazione della prova orale e' espressa in trentesimi con un unico voto. Superano la prova orale i candidati che conseguono una votazione non inferiore a 21/30.