Art. 19.

                Presentazione dei documenti di rito.

    1.  I  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria devono
presentare  o  inviare  all'Ufficio  scolastico  regionale competente
entro   il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dal  ricevimento
dell'apposita  comunicazione  o, comunque, non oltre il primo mese di
servizio,   a   pena  decadenza  da  ogni  diritto  conseguente  alla
partecipazione   al   concorso,   il  certificato  medico  attestante
l'idoneita' fisica al nuovo impiego. Detto certificato, rilasciato da
un  medico  dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o
da   un  medico  militare  in  servizio  permanente  effettivo,  deve
attestare   che  il  candidato  e'  fisicamente  idoneo  al  servizio
continuativo ed incondizionato di dirigente scolastico.
    2.  Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere
precisati   gli   estremi  dell'attestato  comprovante  gli  eseguiti
accertamenti  sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio
1956,  n. 837  ed  effettuati  presso  un  istituto  o un laboratorio
autorizzato.
    3.  Qualora  il  candidato  sia  affetto  da qualche imperfezione
fisica,  il  certificato deve farne menzione con la dichiarazione che
l'imperfezione   stessa   non   e'   tale  da  menomare  l'attitudine
dell'aspirante all'impiego stesso ed al normale e regolare rendimento
di lavoro.
    4.  Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico deve
essere   rilasciato   esclusivamente  dalla  A.S.L.  di  appartenenza
dell'aspirante  e  contenere,  oltre  all'attestazione  che  e' stato
eseguito   il  prescritto  accertamento  sierologico  ed  una  esatta
descrizione  della  natura  e  del  grado di invalidita', nonche' una
descrizione   delle   condizioni   attuali  risultanti  da  un  esame
obiettivo,  anche  la  dichiarazione che l'invalido non ha perduto la
capacita'  lavorativa  e  che  il suo stato fisico e' compatibile con
l'esercizio delle funzioni da svolgere.
    5.  Sono  confermate  le  eccezioni  e  le  deroghe in materia di
presentazione  dei  documenti  di  rito,  previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.