Art. 20.

                       Assunzione in servizio

    1.  I candidati dichiarati vincitori in ciascun settore formativo
e  in  regola con la prescritta documentazione hanno titolo ad essere
assunti  in servizio in qualita' di dirigente scolastico con rapporto
di  lavoro a tempo indeterminato, nel limite dei posti effettivamente
vacanti  e disponibili annualmente. Le assunzioni sono effettuate per
ciascun settore formativo nell'ordine delle graduatorie finali di cui
all'art. 18, previa stipulazione di apposito contratto individuale di
lavoro,  a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
del  personale  con  qualifica  dirigenziale dell'autonoma area della
dirigenza scolastica del comparto scuola.
    2.  Il  numero dei posti annualmente vacanti e disponibili per le
assunzioni  dei  vincitori,  distinti  per il settore formativo della
scuola  primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria
superiore  e  delle istituzioni educative, e' determinato prima delle
assunzioni,  a  norma  delle  vigenti disposizioni, tenendo conto dei
posti  riservati  alla  mobilita', con decreto del dirigente preposto
all'Ufficio  scolastico  regionale competente, da pubblicare all'albo
dell'Ufficio medesimo.
    3.  I  dirigenti  assunti in servizio sono soggetti al periodo di
prova disciplinato dal contratto collettivo nazionale di cui al comma
1.
    4.  Ai  dirigenti  scolastici  assunti  in  servizio  compete  il
trattamento  economico  relativo alla predetta qualifica prevista dal
ripetuto  contratto  collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa
vigente.