Art. 22. Ricorsi 1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all'albo o di notifica all'interessato.