Art. 22.

                               Ricorsi

    1.  Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente procedura
concorsuale  e'  ammesso,  per  i  soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  entro  120 giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, dalla data
di pubblicazione all'albo o di notifica all'interessato.