Art. 24.

                        Norme di salvaguardia

    1.  Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto
applicabili  le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel   testo   unico,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3, nel decreto del Presidente della
Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686, nel decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487  e  successive  modifiche,  nelle
disposizioni  citate  in  premessa e nel vigente contratto collettivo
nazionale   di   lavoro  del  personale  con  qualifica  dirigenziale
dell'autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed esami».
    Dal  giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative  (centoventi  giorni  per  il ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente).
      Roma, 22 novembre 2004
                                 Il direttore generale: Cosentino