Art. 3. Articolazione della procedura concorsuale 1. La procedura concorsuale a livello regionale si articola nel modo seguente: a) selezione per titoli; b) concorso di ammissione; c) periodo di formazione; d) esame finale. 2. Dopo l'esame finale vengono compilate e approvate contestualmente graduatorie generali di merito distinte per i tre settori formativi e sono dichiarati i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso (all. 1), di cui al precedente art. 1, comma 2.