Art. 3.

              Articolazione della procedura concorsuale

    1.  La  procedura concorsuale a livello regionale si articola nel
modo seguente:
      a) selezione per titoli;
      b) concorso di ammissione;
      c) periodo di formazione;
      d) esame finale.
    2.   Dopo   l'esame   finale   vengono   compilate   e  approvate
contestualmente  graduatorie  generali  di  merito distinte per i tre
settori  formativi e sono dichiarati i vincitori nei limiti dei posti
messi a concorso (all. 1), di cui al precedente art. 1, comma 2.