Art. 4.

                     Requisiti per l'ammissione

    1.  Al  corso concorso di cui all'art. 1 e' ammesso a partecipare
il  personale  docente  ed  educativo  delle  istituzioni scolastiche
statali  che  ha  maturato,  dopo  la  nomina  in  ruolo, un servizio
effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea o
titolo  equiparato  nei  rispettivi  settori  formativi  della scuola
primaria  e  secondaria  di  primo  grado  o  della scuola secondaria
superiore  o  degli  istituti  educativi. Il requisito di servizio di
sette  anni  si  intende  posseduto  anche  se  il servizio sia stato
prestato in settori formativi diversi.
    2.  Il  servizio  effettivamente  prestato  di cui al comma 1, e'
valido se effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico.
    3.  Si  considera  valido  soltanto  il  servizio  effettivamente
prestato  nelle  scuole  statali  a  partire  dalla data di effettiva
assunzione  nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei periodi
di retrodatazione giuridica.
    4.  Sono considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso i
servizi  valutabili  a  tutti gli effetti come servizio d'istituto ai
sensi delle disposizioni vigenti.
    5.  I  requisiti  prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  ultimo  per la presentazione della domanda di
ammissione.
    6.  Tutti  i  candidati  sono  ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
    7.  L'Ufficio scolastico regionale puo' disporre l'esclusione dei
candidati,  per  carenza  di  requisiti,  in  qualsiasi momento della
procedura concorsuale.