Art. 8.

                      Commissioni giudicatrici

    1.  La  commissione  giudicatrice  e' unica in relazione ai posti
dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori formativi ed e'
nominata  con  decreto del dirigente generale dell'Ufficio scolastico
regionale  competente,  secondo  le indicazioni contenute nel decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 207 - serie generale - del
6 settembre 2001.
    2.  Al fine di assicurare la pari opportunita' tra uomini e donne
almeno   un   terzo   dei  posti  dei  componenti  delle  commissioni
esaminatrici  deve  essere  riservato, salvo motivata impossibilita',
alle donne.