Art. 8. Commissioni giudicatrici 1. La commissione giudicatrice e' unica in relazione ai posti dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori formativi ed e' nominata con decreto del dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, secondo le indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 - serie generale - del 6 settembre 2001. 2. Al fine di assicurare la pari opportunita' tra uomini e donne almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni esaminatrici deve essere riservato, salvo motivata impossibilita', alle donne.