Art. 9.

         Norme sulla documentazione e valutazione dei titoli

    1.  Le  domande  di  partecipazione  al  corso concorso, i titoli
valutabili  e  i  documenti,  non  sono soggetti all'imposta di bollo
(art. 1, legge n. 370/1988 e successive modificazioni).
    2.  I  titoli  valutabili  sono  quelli  di  cui  alla tabella di
valutazione  dei  titoli,  allegata  al  presente  decreto  e  devono
pervenire,  in  allegato  alla  domanda, entro il termine di scadenza
previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
    3. I titoli di cui al comma 2 possono essere prodotti:
      a) in originale o copia autenticata;
      b)  in  fotocopia  accompagnata  da  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28 dicembre  2000 n. 445, attestante la conoscenza
del  fatto  che  la  copia  e'  conforme all'originale (all. 3). Tale
dichiarazione  deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto
a  ricevere  la  documentazione,  oppure  presentata  o  spedita gia'
sottoscritta,   in  allegato  alla  domanda,  unitamente  alla  copia
fotostatica del documento d'identita' del dichiarante medesimo;
      c) con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione (all. 4), o mediante dichiarazione sostitutiva di atto
notorio (all. 3).
    4.  L'Amministrazione  si  riserva di effettuare idonei controlli
sul  contenuto  delle  dichiarazioni  di  cui al comma 3 (art. 71 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 445/2000). Qualora dal
controllo   emerga   la   non   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.