Art. 12.
                       Ammissione alla Scuola
    1.  I  concorrenti  idonei, compresi nel numero dei posti messi a
concorso,  saranno  ammessi  alla  Scuola  navale militare «Francesco
Morosini» di Venezia.
    2.  In  ogni  caso  il  Comando  della  Scuola navale militare ha
facolta'  di  procedere  alla  copertura  di  eventuali  posti che si
rendessero disponibili per qualsiasi causa entro i primi venti giorni
dalla data di inizio del corso.
    3.  Saranno  considerati  rinunciatari all'ammissione, e pertanto
esclusi,   i   concorrenti  che  senza  giustificato  motivo  non  si
presenteranno  nella  sede  e nel giorno loro fissato. I concorrenti,
invece, che comunicheranno al Comando della Scuola navale militare di
non   potersi  presentare  per  giustificato  motivo,  producendo  la
relativa   documentazione   giustificativa,   potranno  ottenere  una
proroga,  comunque  non  oltre il 15° giorno dalla data di inizio del
corso.
    4.  Gli  allievi  al  compimento  del  16°  anno di eta' verranno
sottoposti  a  visita  medica di idoneita' allo speciale arruolamento
volontario  di  anni  tre  (giusta  quanto  disposto  dall'art. 9 del
decreto  interministeriale  4 agosto 2000, n. 302), tenendo conto dei
requisiti  psico-fisici  previsti  dal precedente art. 8 del presente
decreto.  Per  coloro  che  compiono  il  16°  anno  di eta' entro il
31 dicembre 2005 gli accertamenti psico-fisici di cui agli articoli 8
valgono ai fini dell'idoneita' allo speciale arruolamento volontario.
    5.  All'atto  della  presentazione  alla Scuola navale militare i
candidati   dovranno  produrre,  a  pena  di  decadenza,  i  seguenti
documenti:
      a) pagella  scolastica  -  qualora  non  gia' prodotta all'atto
della presentazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali in
luogo  della  dichiarazione  sostitutiva di cui al precedente art. 6,
comma  1,  lettera  a) - da cui risulti la promozione alla classe del
liceo  per il quale hanno concorso, nonche' il nulla osta del Preside
dell'istituto  scolastico, entrambi necessari per il trasferimento al
liceo  annesso  alla  Scuola navale militare. Le firme dei capi delle
scuole  parificate  o  legalmente  riconosciute apposte sulle pagelle
devono essere autenticate dal Provveditore agli studi;
      b) certificato  comprovante  il  numero,  le  date  e  le  dosi
relative   alle  vaccinazioni  antitetaniche,  antitifiche  ed  altre
eventualmente  somministrate  ed  eventuale dichiarazione di allergie
e/o  intolleranze  a  medicinali  (qualora non gia' prodotto all'atto
della presentazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali);
      c) atto  di  assenso  all'arruolamento  in  bollo  (solo  per i
concorrenti  che  alla  data  di  presentazione  alla  Scuola abbiano
compiuto   il   16°   anno  di  eta),  secondo  lo  schema  riportato
nell'allegato   D  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto;
      d) libretto sanitario emesso dalla A.S.L. di appartenenza;
      e) certificato  di  idoneita'  ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da non oltre
tre  mesi  da  medici  appartenenti  alla Federazione Medico Sportiva
Italiana   ovvero   da   strutture   sanitarie  pubbliche  o  private
convenzionate  che  esercitano  in  tali ambiti in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport.
    6.  L'accertamento  della  regolarita'  della  condotta  morale e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio.
    7.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2  del presente decreto, il Comando della Scuola navale militare
provvedera' a richiedere, ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente   della   Repubblica   28 dicembre   2000,   n. 445,  alle
amministrazioni  pubbliche  ed  enti competenti la conferma di quanto
dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e nelle
dichiarazioni   sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  e  dagli
esercenti   la  potesta'  genitoriale  o,  in  mancanza,  dal  tutore
risultati vincitori del concorso medesimo.
    8.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'art. 76  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    9.  All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore o tutore si
impegna  ad  accettare  le  prescrizioni  della  normativa  circa  la
frequenza  della  Scuola.  Si  impegna,  altresi', al pagamento della
retta  ed  in  generale di tutte quelle spese di cui l'allievo potra'
risultare debitore verso l'amministrazione della Scuola.