Art. 13.
                             Esclusioni
    1.  L'Amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere
in  ogni  momento  dal  concorso  qualsiasi candidato che non venisse
ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alla
Scuola navale militare, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza
del  corso  di  studio,  qualora  il  difetto  dei  requisiti venisse
accertato durante il corso stesso.