Art. 15. Arruolamento e obblighi di servizio 1. Gli allievi, appena compiuto il 16° anno di eta', dovranno contrarre uno speciale arruolamento volontario di tre anni per il compimento del corso di studi prescelto; a tal fine potranno essere contratte successive rafferme di un anno. 2. Gli allievi che al compimento del 16° anno non vorranno assoggettarsi al prescritto arruolamento saranno dimessi dalla Scuola navale militare. 3. Gli allievi che all'atto dell'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio militare non si trovino nelle condizioni volute per essere arruolati - e sempreche' si presuma che possano raggiungere in breve tempo la prescritta idoneita' fisica - potranno essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione ministeriale, su proposta motivata del Comandante della Scuola navale. In caso contrario, potra' essere loro consentito di ultimare gli studi nell'anno scolastico in corso, al termine del quale saranno allontanati dalla Scuola. 4. Durante la permanenza presso la Scuola saranno impartite apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati. 5. Durante l'intera ferma gli allievi sono equiparati ai comuni di 2ª classe ed il trattamento economico e' quello previsto per i militari di leva dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.