Art. 16.
                  Passaggio di corso e graduatoria
    1.  La  promozione  alla classe superiore ed il conseguimento del
diploma conclusivo degli esami di Stato sono regolati dalla normativa
vigente per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
    2.   L'idoneita'  per  il  passaggio  alla  frequenza  del  corso
superiore  e'  stabilita  dalla promozione scolastica e dalla provata
attitudine alla vita militare.
    3.  Al  completamento di ciascun periodo ed al termine di ciascun
anno   scolastico,   che   prevede  l'eventuale  campagna  navale  di
istruzione,  il  Comandante  della  Scuola, avvalendosi del Consiglio
degli   istruttori,   attribuisce   a  ciascun  allievo  il  voto  di
attitudine,  determinato  sulla  base  degli  elementi  di  cui  alle
seguenti   voci,  secondo  le  modalita'  esecutive  stabilite  nelle
disposizioni   di   cui  all'art. 10  del  decreto  interministeriale
4 agosto 2000, n. 302:
      a) attitudini fisiche alla vita militare e navale;
      b) attitudini intellettive;
      c) qualita' d'animo e di carattere.
    4.  Gli  allievi  promossi  e  che  abbiano riportato valutazione
sufficiente   in   attitudine  vengono  ammessi  al  corso  superiore
nell'ordine della graduatoria di merito determinata, sulla base della
media  dei  risultati scolastici e di attitudine, dal Consiglio degli
istruttori  al termine di ciascun anno scolastico. Nella graduatoria,
a  parita'  di punto di merito, e' data la precedenza all'allievo che
ha  il  piu'  alto  voto in attitudine. A parita' anche di questo, e'
data  precedenza  all'allievo  che  aveva  maggiore  anzianita' nella
precedente   graduatoria   di  concorso  o  di  ammissione  al  corso
superiore.  Gli  allievi  ripetenti,  all'atto  della riammissione al
nuovo  corso,  sono  collocati  in  graduatoria  secondo  il seguente
criterio:
      a) se  appartenenti  al  primo  corso,  saranno  posti dopo gli
allievi dello stesso vincitori del concorso;
      b) se  appartenenti  al secondo o terzo corso, saranno inseriti
dopo gli allievi promossi, pur conservando l'ordine di anzianita' che
avevano in precedenza.
    5.  La  graduatoria  di  merito  viene  formata  anche al termine
dell'ultimo  anno  di  corso, al conseguimento del diploma conclusivo
degli  esami di Stato. Le modalita' esecutive per la formazione delle
graduatorie  sono  stabilite  nelle  disposizioni emanate dal Capo di
Stato  Maggiore  della  Marina.  Gli allievi giudicati non idonei per
insufficiente  attitudine  sono  rinviati  d'autorita'  dalla  Scuola
navale militare.
    6.  Al  termine  di  ciascun  periodo  ed  al  termine  dell'anno
scolastico  il  Comandante  della  Scuola  invia ai genitori o tutori
degli  allievi  minorenni  un  rapporto informativo sulle valutazioni
scolastiche  ed  attitudinali dell'allievo, riservando una copia agli
atti dell'istituto.