Art. 18. Dispensa totale o parziale dalla retta 1. E' accordato il beneficio della dispensa dalla intera retta: a) agli orfani di guerra (o equiparati); b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 2. E' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per benemerenze di famiglia: a) ai figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor Militare; b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni; c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia possono farsi valere nei riguardi del padre, della madre, dei genitori adottivi e del patrigno, sempreche' il giovane risulti a carico. 3. E' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per merito personale: nel primo anno del liceo classico e nel terzo anno del liceo scientifico, agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi, purche' abbiano superato gli esami di ammissione con un punteggio complessivo non inferiore a 16/20i, con le modalita' indicate nel precedente art. 11; negli anni scolastici successivi, agli allievi che negli scrutini dell'anno scolastico precedente risultino classificati nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva scolastica non inferiore agli 8/10i (o voto equivalente) con esclusione di religione e condotta. 4. Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense da mezze rette per benemerenze diverse, l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale. 5. Il beneficio della dispensa totale o parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non viene accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno di corso per insuccesso negli studi. 6. Per ottenere il beneficio della dispensa dalla retta intera o dalla mezza retta e' necessario che venga prodotta apposita istanza, secondo lo schema riportato nell'allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto, corredata della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo comma 9 del presente articolo. Le istanze indirizzate al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 1ª Sezione dovranno essere presentate al Comando della Scuola entro il 4 ottobre 2005. 7. Qualora il titolo che da' diritto al beneficio venga a maturare successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola, la domanda per la concessione del beneficio stesso dovra' essere presentata nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale sia stato riconosciuto il titolo per la concessione. In tal caso il beneficio richiesto sara' accordato, se spettante, con effetto retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo. 8. Il Comando della Scuola navale militare, ricevute le domande, ne curera' l'istruttoria, accertando la regolarita' e la completezza della documentazione a ciascuna allegata chiedendo, se del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria all'accertamento della sussistenza del titolo che dia luogo al beneficio richiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande alla Direzione Generale per il personale militare per le decisioni. 9. Per ottenere la dispensa totale o parziale dalla retta di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo alla domanda dovra' essere allegata dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le modalita' e ai sensi delle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutti gli elementi da cui risulti il titolo che da' diritto alla concessione del beneficio richiesto, al fine di consentire all'Amministrazione di esperire i necessari controlli. 10. I concorrenti, qualora lo gradiscano, hanno facolta' di produrre, in luogo della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 9, i relativi documenti a sostegno della richiesta di esenzione. 11. La dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al precedente comma 3 del presente articolo sara' accordata d'ufficio dalla Direzione Generale per il personale militare, su proposta della Scuola navale militare.