Art. 19. Rinvio e ritiro 1. Il rinvio in famiglia e' adottato su proposta motivata del Comandante della Scuola, previo parere del Consiglio degli istruttori, con provvedimento a carattere definitivo della Direzione Generale per il personale militare. Oltre ai casi previsti dall'art. 10, commi 5 e 6, del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302, esso puo' essere adottato nei confronti degli allievi: a) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382; b) per perdita dei requisiti previsti dal bando di concorso; c) per perdita dell'idoneita' psico-fisica alla vita militare o per infermita' incompatibile con la vita in comune; d) per mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia. 2. Il rinvio in famiglia e' altresi' disposto, con provvedimento della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della difesa, a seguito di condanna penale per delitti non colposi o di inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo di ferma. 3. Il genitore o tutore dell'allievo minorenne o l'allievo maggiorenne possono ottenere in qualunque momento dell'anno scolastico il ritiro dalla Scuola. 4. L'allievo arruolato che sia stato rinviato o al quale sia stato concesso il ritiro, all'atto dell'allontanamento dalla Scuola e' prosciolto dalla ferma contratta. 5. All'allievo che per qualunque motivo cessi di appartenere alla Scuola viene consegnato, a cura della Scuola stessa, il nulla osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale dello stesso ordine.