Art. 5.

                          Titoli valutabili

    La selezione e' per titoli e colloquio.
    La   commissione   esaminatrice  di  cui  al  precedente  art. 4,
disporra' complessivamente di 90 punti cosi' ripartiti:
      30 punti per i titoli;
      60 punti per il colloquio.
    La  commissione  adotta  preliminarmente i criteri di valutazione
prima  di  aver  preso  visione  della  documentazione presentata dai
candidati.
    Le categorie dei titoli valutabili e i punteggi attribuibili sono
i seguenti:
      a) votazione  del  titolo  di studio richiesto per l'ammissione
alla selezione;
      b) attivita'  lavorativa pertinente nel settore di cui all'art.
2, lettera c);
      c) altri titoli pertinenti.
    I  titoli  dovranno  essere  posseduti  alla data di scadenza del
termine  stabilito  per  l'inoltro  delle  domande di ammissione alla
selezione  e  potranno  essere  prodotti  anche  in  fotocopia,  pena
l'esclusione della loro valutabilita'.