Art. 7.

                    Formazione della graduatoria

    La  commissione  giudicatrice  formera'  la graduatoria di merito
della  selezione secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo
conseguito dai candidati.
    A   parita'   di   votazione   complessiva  si  applicheranno  le
disposizioni  previste  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.