Art. 7.
                             Graduatoria
    Espletato  il concorso, la Commissione formera' la graduatoria di
merito  dei  candidati,  secondo  l'ordine  decrescente del punteggio
finale  costituito  dalla  somma  dei  voti  conseguiti  nelle  prove
scritte,   nella   prova   orale  e  dal  punteggio  derivante  dalla
valutazione dei titoli.
    Dopo  aver tenuto conto dei titoli di preferenza o precedenza, di
cui  all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  la graduatoria sara'
approvata con atto del Direttore amministrativo.
    La  graduatoria  sara' immediatamente efficace e sara' pubblicata
nel Bollettino Ufficiale dell'Universita' degli studi di Siena. Dalla
data   di   pubblicazione   decorre   il  termine  per  le  eventuali
impugnative.  Sara' inoltre resa pubblica per via telematica sul sito
Internet                                            dell'Universita':
http://www.unisi.it/ammin/uff  pers/concorsi/tecni ci  ammi/index.htm
    Per  la  copertura  di  ulteriori  esigenze  relative alla stessa
categoria   e   per   la   medesima  professionalita'  richiesta,  la
graduatoria  rimarra'  efficace  per  un periodo di ventiquattro mesi
dalla data del provvedimento di approvazione del concorso medesimo.