Art. 3.
        Graduatorie incarichi annuali e supplenze temporanee
    Per  il  conferimento  degli  incarichi annuali e delle supplenze
temporanee    sono    istituite    apposite    graduatorie   interne,
rispettivamente di docenti abilitati e di docenti non abilitati, alle
quali  si  potra'  fare  ricorso  soltanto  in  mancanza di aspiranti
inseriti nella graduatoria permanente di cui al precedente art. 2.
    Il servizio prestato, a norma dell'art. 6 del citato regolamento,
verra' valutato nel modo seguente:
      ogni  anno  di  insegnamento  presso l'istituto nella materia o
gruppo  di materie per le quali deve essere conferito l'incarico o la
supplenza: punti 10;
      ogni  anno  di  insegnamento presso scuole statali o legalmente
riconosciute  nella  materia  o  gruppo  di materie per le quali deve
essere conferito l'incarico o la supplenza: punti 7;
      ogni  anno  di  insegnamento  presso l'istituto nella materia o
gruppo  di  materie  diverse  da  quelle  per  le  quali va conferito
l'incarico o la supplenza: punti 5;
      ogni  anno  di  insegnamento  in  scuole  statali  o legalmente
riconosciute  nella materia o gruppo di materie diverse da quelle per
le quali deve essere conferito l'incarico o la supplenza: punti 4.
    Ai  periodi  di  insegnamento  di durata inferiore all'anno verra
attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto.
    I titoli culturali saranno valutati secondo le norme previste per
la scuola statale dello stesso ordine e grado.