Art. 2. Requisiti per l'ammissione Alla procedura selettiva di cui all'art. 1 sono ammessi a partecipare coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di uno dei seguenti requisiti: a) abbiano svolto per almeno tre anni attivita' di lavoro subordinato in posizioni corrispondenti a quelle per le quali e' bandita la procedura selettiva in uffici pubblici e privati; b) abbiano prestato, anche in passato, servizio presso l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali con analoghe funzioni per almeno due anni con contratto a tempo determinato ovvero in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo. Tale requisito e' ridotto ad un anno per il personale di cui all'art. 1. I candidati devono essere, altresi', in possesso dei seguenti requisiti: 1) aver compiuto il diciottesimo anno di eta'; 2) cittadinanza italiana o cittadinanza appartenente ad un Paese dell'Unione europea; 3) godimento dei diritti politici; 4) idoneita' fisica all'impiego; 5) conoscenza approfondita di almeno una lingua straniera e, per gli appartenenti a Paesi europei o per i cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica italiana, conoscenza approfondita della lingua italiana. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che siano stati destituiti, licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati senza preavviso per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. Tutti i requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i requisiti di cui ai nn. 2 e 3 devono essere posseduti alla data dell'assunzione in ruolo. L'Ufficio, con provvedimento motivato, dispone in ogni momento l'esclusione dalla procedura selettiva dei candidati privi dei requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo.