Art. 5. Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi La procedura selettiva si svolge per titoli, una prova pratica, una prova scritta e un colloquio valutativo. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e precede quella orale. Nell'ambito del punteggio massimo di 100 punti, la commissione esaminatrice ha a disposizione 20 punti per la valutazione dei titoli e 80 per le prove di esame, cosi' ripartiti: - 25 punti per la prova pratica; - 25 punti per la prova scritta; - 30 punti per il colloquio valutativo. Sono ammessi al colloquio valutativo i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 15 punti, rispettivamente, nella prova pratica e in quella scritta. Il colloquio valutativo si intende superato se il candidato riporta un punteggio di almeno 15 punti. Il punteggio complessivo sara' determinato dalla somma dei punteggi conseguiti.