Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    I punteggi massimi assegnabili per i titoli sono i seguenti:
      a) diploma  di  scuola  secondaria  superiore di secondo grado,
conseguito con votazione di 60/60; punti 10;
      b) diploma  di  scuola  secondaria  superiore di secondo grado,
conseguito con votazione compresa tra 54 e 59; punti 8;
      c) diploma  di  scuola  secondaria  superiore di secondo grado,
conseguito con votazione compresa tra 48 e 53; punti 6;
      d) diploma  di  scuola  secondaria  superiore di secondo grado,
conseguito con votazione compresa tra 42 e 47; punti 4;
      e) diploma  di  scuola  secondaria  superiore di secondo grado,
conseguito con votazione compresa tra 36 e 41; punti 2;
      f) diploma  di laurea specialistica o conseguito nel previgente
ordinamento universitario, con votazione 110/110 e lode; punti 10;
      g) diploma  di laurea specialistica o conseguito nel previgente
ordinamento universitario, con votazione 110/110; punti 8;
      h) diploma  di laurea specialistica o conseguito nel previgente
ordinamento universitario, con votazione da 105 a 109; punti 5;
      i) diploma  di laurea specialistica o conseguito nel previgente
ordinamento universitario, con votazione da 100 a 104; punti 4;
      j) diploma  di laurea specialistica o conseguito nel previgente
ordinamento universitario, con votazione inferiore a 100; punti 3;
      k) diploma   di  laurea  triennale,  conseguito  con  votazione
110/110 e lode; punti 5;
      l) diploma   di  laurea  triennale,  conseguito  con  votazione
110/110; punti 4;
      m) diploma di laurea triennale, conseguito con votazione da 105
a 109 punti 3;
      n) diploma di laurea triennale, conseguito con votazione da 100
a 104; punti 2;
      o) diploma   di  laurea  triennale,  conseguito  con  votazione
inferiore a 100; punti 1.
    I  titoli  di  studio, con l'indicazione della votazione, possono
essere   prodotti   in  originale  o  in  copia  dichiarata  conforme
all'originale   mediante   dichiarazione   sostitutiva   di  atto  di
notorieta',  la  quale  puo' essere presentata separatamente o essere
apposta  in  calce  alla  copia  stessa,  ai  sensi  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445 e successive
modificazioni  ed  integrazioni.  Il  possesso dei predetti titoli di
studio  puo'  essere,  altresi',  dimostrato  mediante  dichiarazione
sostitutiva  di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente   della   Repubblica   n. 445/2000.   Alle   dichiarazioni
sostitutive   eventualmente   prodotte   dovra'  essere  allegata  la
fotocopia di un documento di riconoscimento.
    Le  attestazioni  eventualmente  spedite  a  parte,  a  mezzo  di
raccomandata, saranno prese in considerazione solo se inoltrate entro
il termine utile per la presentazione delle domande.