Art. 5.
                               Titoli
    Alla  domanda  dovranno  essere  allegati,  anche in fotocopia, i
titoli  che  i  candidati  intendono  presentare  per la valutazione,
nonche' un elenco degli stessi.
    Per  i  suddetti  titoli  non puo' essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a dieci punti.
    Le  categorie  ed  i  criteri  di  valutazione dei titoli saranno
determinati dalla commissione giudicatrice.
    I  titoli  dei quali il candidato richiede la valutazione debbono
essere  prodotti  entro  il  termine  di  scadenza  stabilito  per la
presentazione delle domande.
    E', tuttavia, in facolta' dell'interessato allegare alla domanda,
in  luogo  dei  sopra elencati titoli una autocertificazione ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    E'  altresi'  facolta' del candidato presentare una dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  (ai  sensi  dell'art. 47  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 445/2000) di cui viene
riportato  uno  schema  esemplificativo  in calce all'allegato 2) del
presente   bando;   detta   dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta'  dovra' essere corredata della fotocopia dei titoli che si
producono per la valutazione.
    Con  riferimento  alle  pubblicazioni,  che si ritengono utili al
fine della presente procedura selettiva, il candidato dovra' altresi'
allegare  apposita  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
in   cui  se  ne  attesti  la  conformita'  all'originale  (ai  sensi
dell'art. 47    del   decreto   del   Presidente   della   Repubblica
n. 445/2000).
    Il risultato della valutazione dei titoli, che e' effettuata dopo
le  prove  scritte  e  prima della correzione dei relativi elaborati,
sara'  reso  noto  agli  interessati mediante comunicazione scritta a
mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o telegramma prima
dell'effettuazione della prova orale.