Art. 9. Formazione ed approvazione della graduatoria Al termine delle prove d'esame la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste nel precedente art. 8. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti conseguiti nelle prove scritte di cui al precedente art. 7 e della votazione conseguita nella prova orale. E' dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a procedura selettiva, il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito formata secondo i criteri sopra specificati. La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore della procedura selettiva, e' approvata con decreto del direttore amministrativo di questo Ateneo ed e' immediatamente efficace. La graduatoria del vincitore sara' resa pubblica mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia - sede di Modena, via Universita' n. 4 - Modena, per un periodo non inferiore a trenta giorni. Dalla data di affissione della predetta graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative. La graduatoria del vincitore rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata affissione. Nel rispetto dei vincoli di bilancio le graduatorie di merito saranno valide anche per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato con articolazione dell'orario a tempo pieno o parziale secondo la normativa in vigore senza pregiudizio della posizione acquisita nella graduatoria di merito.