Art. 8.
            Formazione ed approvazione della graduatoria
    Al   termine   delle   prove  d'esame  la  commissione  forma  la
graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste nel precedente art. 8.
    La  votazione complessiva e' data della media dei voti conseguiti
nelle  prove  scritte  di  cui al precedente art. 6 e della votazione
conseguita nella prova orale.
    E'  dichiarato  vincitore, nel limite del posto messo a procedura
selettiva,  il  candidato  utilmente  collocato  nella graduatoria di
merito formata secondo i criteri sopra specificati.
    La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore della
procedura   selettiva,   e'   approvata  con  decreto  del  direttore
amministrativo  di  questo  Ateneo  ed e' immediatamente efficace. La
graduatoria  del  vincitore  sara'  resa pubblica mediante affissione
all'albo  ufficiale dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia - sede
di  Modena,  via  Universita'  n. 4  -  Modena,  per  un  periodo non
inferiore  a  trenta  giorni. Dalla data di affissione della predetta
graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative.
    La  graduatoria  del  vincitore rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data della sopracitata affissione.
    Nel  rispetto  dei  vincoli  di bilancio le graduatorie di merito
saranno  valide  anche  per  l'eventuale  costituzione di rapporti di
lavoro  a  tempo  determinato  con  articolazione dell'orario a tempo
pieno  o  parziale  secondo  la normativa in vigore senza pregiudizio
della posizione acquisita nella graduatoria di merito.