Art. 10.

        Approvazione degli atti e della graduatoria di merito

    Al  termine  della  procedura  concorsuale il rettore con proprio
provvedimento   approvera'  gli  atti  del  concorso  e  la  relativa
graduatoria di merito.
    La graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punti
della  votazione  complessiva  riportata  da  ciascun candidato nelle
prove  di  esame  e nella valutazione dei titoli, con l'osservanza, a
parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 9.
    La  votazione  complessiva sara' data dalla somma della media dei
voti  conseguiti nelle prove scritte, della votazione riportata nella
prova orale e del punteggio assegnato ai titoli.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito.
    Il  decreto  di approvazione degli atti e la relativa graduatoria
sara'  affissa  all'albo  ufficiale  dell'Universita'  degli studi di
Bari.  Di  tale  affissione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».  Dalla  data  di  pubblicazione di tale avviso decorreranno i
termini  per  le  eventuali  impugnative e per i ventiquattro mesi di
efficacia della graduatoria.