Art. 10. Approvazione degli atti e della graduatoria di merito Al termine della procedura concorsuale il rettore con proprio provvedimento approvera' gli atti del concorso e la relativa graduatoria di merito. La graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 9. La votazione complessiva sara' data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, della votazione riportata nella prova orale e del punteggio assegnato ai titoli. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. Il decreto di approvazione degli atti e la relativa graduatoria sara' affissa all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Bari. Di tale affissione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorreranno i termini per le eventuali impugnative e per i ventiquattro mesi di efficacia della graduatoria.